Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche

Rese note dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator (Agenzia delle entrate,  provvedimento del 27 marzo 2024, n. 163586).

L’articolo 1 del D.L. n. 152/2021 riconosce un credito d’imposta alle imprese turistiche in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica;

  • eliminazione delle barriere architettoniche;

  • interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del DPR n. 380/2001;

  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

  • interventi di digitalizzazione.

L’articolo 4, inoltre, riconosce alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 o, in alternativa, sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 

 

Le cessioni dei suddetti crediti, dunque, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite PEC, utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la comunicazione non è accolta se:

– il soggetto cedente non è titolare del credito d’imposta, in base ai dati trasmessi dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e alle eventuali successive cessioni già comunicate;

– il soggetto cedente ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione.

 

Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito.