CIGS per le imprese di interesse strategico: le disposizioni

Illustrati i contenuti del D.L. n 4/2024 con le misure di sostegno ai dipendenti e in favore dei lavoratori dell’indotto (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 62).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle imprese dell’indotto dei medesimi stabilimenti previste dal D.L. n. 4/2024, fornendo anche le relative istruzioni operative. In particolare, le realtà produttive in questione sono costituite da imprese che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge in argomento prevede la possibilità che – nelle ipotesi in cui, per le menzionate imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa – i trattamenti  di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, possano proseguire nel corso del 2024, senza soluzione di continuità.

Va precisato, comunque, che a tali misure, possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

– gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;

– siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176 della Legge di bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

Le istruzioni procedurali

L’INPS segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

Istruzioni Uniemens

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità (circolare n. 62/2021 e con i successivi messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

L’INPS rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue: successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n.4/2024”.

Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo (articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015).

Infine, l’Istituto ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

 

Lavoratori dell’indotto

L’articolo 2-quinquies del D.L. n. 4/2024 prevede che possono richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente:

– appartengono al settore privato;

– forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale;

– sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti.

In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale dell’accordo quadro, l’INPS evidenzia che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

Infine, la circolare in commento include le modalità e i termini di invio delle domande, nonché le istruzioni procedurali e le modalità operative anche per i lavoratori dell’indotto.